FIRENZE – Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della società Graziella Braccialini Spa per contestare la decisione con la quale il Tar della Toscana aveva respinto un ricorso contro il provvedimento del 5 aprile 2023 con il quale il Comune di Firenze aveva vietato la vendita delle borse-gioiello sul Ponte Vecchio.
Un oggetto prezioso può anche essere formato in parte da metallo comune, e/o da componenti non metallici, ma tali parti non preziose devono esistere per ragioni “tecniche o ornamentali”; ne consegue che la borsa-gioiello è sicuramente un bene di lusso, ma non un oggetto prezioso nel senso tecnico-giuridico del termine, e pertanto non può essere venduta sul Ponte Vecchio a Firenze.
Con i vari motivi di appello, la ricorrente lamentava in sintesi: l’errata qualificazione giuridica di “oggetti preziosi” operata dal Tar del Giglio; l’interpretazione del locale Regolamento, da parte dello stesso Tar, in senso difforme dalla Direttiva Bolkestein, nonché della disciplina UE e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi; il difetto d’istruttoria e motivazione da parte del Comune e del Tar per aver gli stessi omesso di verificare le caratteristiche tecniche delle borse-gioiello.
Il Consiglio di Stato, partendo dal sottolineare come il 17 dicembre 1982 il centro storico di Firenze è Stato iscritto nella Lista Unesco del Patrimonio Mondiale e in quanto tale, quanto alla presenza di attività commerciali, è soggetto a uno specifico Regolamento comunale che indica cosa possa essere venduto e cosa no, ha poi individuato come fulcro del giudizio l’individuazione di ciò che debba intendersi per “oggetti preziosi” e lo stabilire se le borse-gioiello possano o meno essere inserite in questa categoria.
Ecco che allora i giudici sono arrivati a concludere che le borse-gioiello siano “oggetti di fabbricazione mista, essendo in essi presenti sia componenti costituenti ‘oggetti preziosi’, e sia componenti che, per quanto di lusso, detta caratteristica non possiedono”. La conseguenza è che “la borsa impreziosita da componenti in metallo prezioso è sicuramente un bene di lusso, ma non è un oggetto prezioso nel senso tecnico-giuridico del termine, e pertanto non può essere venduta sul Ponte Vecchio, a ciò ostando il divieto di cui all’art. 8 del Regolamento comunale Unesco”.
FUNARO – La sindaca di Firenze Sara Funaro ha commenta soddisfatta la sentenza dei giudici amministrativi: “E’ una grande soddisfazione, il Consiglio di Stato si è espresso come il Tar a favore dell’amministrazione comunale dicendo che il Ponte Vecchio deve mantenere la sua storicità e tipicità per quelli che sono gli esercizi commerciali. È un segnale di rafforzamento del nostro regolamento Unesco”.
“Stiamo portando avanti – conclude la sindaca – tante azioni a tutela del nostro centro storico, del commercio e dell’identità della nostra città. Questa sentenza ci conferma che siamo sulla strada giusta”.