ROMA – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di giustizia. Le nuove norme, tra l’altro – si legge nel comunicato di Palazzo Chigi – rafforzano gli strumenti a disposizione dell’autorità giudiziaria a tutela delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori.
Si integrano le norme relative alle “particolari modalità di controllo”, cioè al cosiddetto “braccialetto elettronico”, per precisare che tra gli accertamenti già previsti da parte della polizia giudiziaria in relazione alla “fattibilità tecnica” dell’utilizzo di tale strumento è inclusa anche la fattibilità operativa, collegata alla effettiva efficacia e funzionalità dello strumento rispetto al caso concreto e durante tutto il corso dell’applicazione della misura cautelare.
In particolare, preliminarmente alla scelta da parte del giudice della misura cautelare ritenuta più idonea, la polizia giudiziaria verifica l’attivabilità, l’operatività e la funzionalità dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell’area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti tecnici e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini delle valutazioni sull’efficacia del controllo sull’osservanza delle prescrizioni imposte all’imputato.
Di tali verifiche viene redatto specifico rapporto che è trasmesso, entro 48 ore, all’autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza. Nel caso di non fattibilità tecnica e operativa, qualora siano stati disposti l’allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il giudice potrà disporre l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi di quelle già adottate.
In caso di trasgressione alle prescrizioni imposte o di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento del braccialetto elettronico, il giudice può disporre la revoca degli arresti domiciliari e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere. Inoltre, le norme introdotte provvedono a prorogare di quattro mesi il termine per le elezioni dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, al fine di riallineare la data delle elezioni per il loro rinnovo con le disposizioni introdotte dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215; modificare la disciplina per il conferimento degli incarichi direttivi di legittimità.
Tali funzioni potranno essere conferite esclusivamente a magistrati che, alla data della vacanza del posto messo a concorso, assicureranno almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo (anziché almeno quattro anni); prevedere una deroga temporanea al limite di permanenza nell’incarico fissato dalla legge per i magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia, in vista dell’imminente operatività del neoistituito tribunale delle persone, dei minorenni e della famiglia, incentivando i magistrati che già svolgono tali funzioni all’inserimento nell’organizzazione del nuovo ufficio; differire l’obbligo di frequenza dei corsi di formazione per i magistrati cui sono conferiti incarichi direttivi e semidirettivi all’avvenuto conferimento dell’incarico (entro 6 mesi), invece che anticipatamente, in modo da velocizzare le procedure di conferimento.
Viene inoltre ridotto da due anni ad uno il periodo di assegnazione dei giudici onorari di pace all’ufficio del processo, in modo da assicurarne un più rapido impiego nella concreta attività per la quale sono stati selezionati; modificata la disciplina istitutiva del Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria al fine di affrontare in maniera ancor più efficiente l’emergenza carceraria in corso; chiarita la portata delle disposizioni transitorie dettate per il correttivo al Codice della crisi di insolvenza Infine vengono previste misure in materia di copertura INAIL in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.