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Contrasto all’overtourism e revisione della legge sul turismo in Toscana. Le principali modifiche.

Contrasto all’overtourism e revisione della legge sul turismo in Toscana. Le principali modifiche.

Il nuovo Testo unico definisce un sistema organico per la regolamentazione del turismo in Toscana, includendo la governance, le strutture ricettive, le locazioni turistiche, le professioni turistiche, il trasporto turistico e i sistemi di informazione e promozione. Ecco nel dettaglio i punti principali.

Governance. Viene rafforzato il ruolo dei Comuni aggregati quali principali attori a livello locale sia per l’esercizio delle funzioni amministrative che per la progettazione delle azioni di promozione da realizzare con l’agenzia regionale, portando a compimento la valorizzazione del ruolo degli Ambiti – istituiti con la legge del 2016 – che assumono il nome di Comunità di ambito turistico, per sottolinearne la valenza di soggetto non solo aggregatore di Comuni ma anche di luogo aperto alla partecipazione e al confronto con le realtà locali, pubbliche e private. Si prevede che le funzioni di informazione e accoglienza turistica, nonché quelle di livello locale relative al sistema informativo regionale del turismo siano esercitate dalle Comunità di ambito, fermo restando che tutte le altre funzioni amministrative di livello locale in materia sono attribuite ai singoli comuni, che potranno però scegliere di esercitarle a livello di Comunità di ambito. Vengono sottratte ai Comuni capoluogo e alla Città Metropolitana le residue funzioni loro spettanti – in materia di agenzie di viaggio e turismo, riconoscimento delle associazioni pro-loco e classificazione delle strutture ricettive – derivate dalla soppressione del ruolo delle Province e finora esercitate, in via eccezionale, per l’intera circoscrizione provinciale/metropolitana, per conferirle ai Comuni, i quali, specie se minori, potranno esercitarle a livello di Comunità di ambito.

Sistema informativo regionale del turismo, banche dati, promozione turistica. La promozione turistica compete alla Regione, che la effettua avvalendosi delle agenzie regionali: Toscana Promozione Turistica (TPT) e Fondazione Sistema Toscana (FST). Rafforzati e delineati più efficacemente i margini di azione della promozione turistica, in particolare di promozione e marketing turistico digitale, definendo anche l’ecosistema digitale del turismo, quale ambiente in cui gli operatori pubblici e privati interagiscono attraverso le infrastrutture e le piattaforme digitali, gestite da FST, e prevedendo la legificazione del neo-costituito Osservatorio regionale sul turismo (ORT), gestito da TPT, strumento di condivisione e analisi di dati e informazioni provenienti da banche dati sia pubbliche che private.

Prodotto turistico omogeneo (PTO). Si opera una decisa revisione, volta a chiarire gli elementi costitutivi e la natura regionale del prodotto stesso, intervenendo e modificando radicalmente la fase di costruzione del PTO e rafforzando il coinvolgimento degli operatori, prevedendo che la proposta di riconoscimento nasca dagli operatori stessi, che dovranno aggregare le componenti pubbliche e private ai fini della promozione del PTO. Sarà poi TPT a gestirne le attività, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che aderiscono al Prodotto.

Strutture alberghiere. Ampliata la gamma dei servizi offerti, con la possibilità di mettere a disposizione degli ospiti attrezzature per attività ludico-motorie e fitness, predisponendo locali per attività temporanee di smart working. Possibilità di aumentare, entro limiti definiti dal Comune, la propria capacità ricettiva, con possibilità di associare nella gestione civili abitazioni che sono nella disponibilità e nelle vicinanze della struttura alberghiera, a patto che si proceda al mutamento della destinazione d’uso e che sia garantito non solo l’utilizzo dei servizi della struttura alberghiera, ma anche lo standard qualitativo corrispondente al livello di classificazione dell’albergo.

Academy hotel. Ispirandosi a quanto avviene in Svizzera, che vanta le migliori accademie di hotellerie e le migliori professionalità nel campo dell’accoglienza, gli alberghi con 4 o 5 stelle possono organizzare attività didattiche e formative in materia di accoglienza e ospitalità, rispettando le disposizioni ed i requisiti di legge in materia di istruzione, formazione e lavoro. L’attività dovrà essere localizzata nelle aree comuni della struttura, sempre che lo svolgimento di tali attività sia compatibile con i servizi offerti dalla struttura stessa e non rechi pregiudizio al livello qualitativo degli stessi.

Affittacamere e bed and breakfast. Viene scelto di disciplinare nella legge solo le attività ricettive esercitate in forma imprenditoriale. Quindi per le attività di affittacamere e b&b non imprenditoriali (ovvero quelle esercitate nell’abitazione ove il gestore ha sia la residenza che il domicilio) vengono escluse dal TU. Quelle imprenditoriali dovranno esercitarsi in unità immobiliari, immobili e unità immobiliari con destinazione d’uso turistico-ricettiva. Per gli esercizi esistenti, il mutamento di destinazione d’uso deve avvenire entro il 31/12/ 2025 e sarà agevolato dal fatto che, se avviene in assenza di opere edilizie, sarà sgravato dalla corresponsione del contributo per gli oneri di urbanizzazione. Le strutture non professionali esistenti potranno continuare ad esercitare, anche se non si convertiranno alla forma imprenditoriale.

Albergo diffuso. Viene anzitutto chiarito che – a dispetto del nome – non fa parte delle strutture ricettive alberghiere: conseguentemente è cassata la previsione per cui può essere composto anche da una struttura ricettiva, alberghiera o extra alberghiera, alla quale si dovrebbe continuare ad applicare la disciplina prevista per la rispettiva tipologia. Una norma che ha ingenerato confusione, dal momento che dispone dell’eventualità che la struttura ricettiva dell’albergo diffuso “si innesti” su un’altra struttura ricettiva, creando una duplicazione difficile da gestire. È stata riformulata pertanto la norma in modo che non vi sia equivoco sul fatto che l’albergo diffuso è una peculiare “struttura a rete”, che aggrega alloggi di natura residenziale, anche per sopperire alla carenza di altre forme di ospitalità nei nuclei abitati di piccole dimensioni.

Locazioni turistiche. I comuni a più alta densità turistica potranno adottare un regolamento in cui individuare criteri e limiti allo svolgimento dell’attività di locazione breve per finalità turistiche, per perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale e la preservazione del tessuto sociale. Con l’obiettivo di contrastare la scarsità di alloggi a canoni accessibili destinati alla locazione a lungo termine ed in coerenza con i recenti pronunciamenti della Corte di Giustizia dell’Unione europea (v. sentenza 22 settembre 2020, cause riunite C-724/18 e C-727/18, Cali Apartments), nei comuni che adottano tale regolamento l’esercizio dev’essere subordinato al rilascio di una specifica autorizzazione.

Stabilimenti balneari. Puntando alla destagionalizzazione, si attribuisce natura di attività principale, allo stesso modo della balneazione, sia al trattamento elioterapico che alla talassoterapia, in modo da consentire di prolungare il periodo di apertura degli stabilimenti.

Agenzie di viaggio e turismo. Se ne razionalizza e semplifica la disciplina, in particolare riguardo ai requisiti e agli obblighi per l’esercizio dell’attività. Novità anche per la disciplina della comunicazione al Comune sul rinnovo delle polizze assicurative per responsabilità civile e della prestazione di garanzia per i casi di insolvenza e fallimento. Per quelle online è stabilito che siano soggette all’osservanza di tutte le disposizioni in materia di agenzia di viaggio, ad eccezione della disponibilità di un locale per l’esercizio dell’attività.

Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo. Adeguate le previsioni della legge regionale alla sopravvenuta normativa statale, specificando che la competenza al rilascio dell’abilitazione è dei Comuni.

Trasporto turistico. Attribuita ai comuni a più alta densità turistica la facoltà di individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per le attività di trasporto turistico, per salvaguardare una corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale, sempre nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

Professioni turistiche. Essendo materia in regime di competenza concorrente, si è reso necessario l’aggiornamento della disciplina della guida turistica, per conformare le disposizioni regionali alla riforma recentemente approvata dallo Stato (legge 190/2023). Confermate le discipline vigenti in materia di accompagnatore turistico, guida ambientale, maestro di sci e guida alpina, per le quali non vi sono stati interventi da parte del legislatore statale.

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